CREDITO D’IMPOSTA 2022 – Formazione 4.0

Che cos’è

Considerato una delle misure più importanti per la formazione dei lavoratori, tramite il credito d’imposta formazione 4.0, il Governo cerca di stimolare gli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale, circa le materie riguardanti le tecnologie abilitanti e rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende.

Chi sono i destinatari dell’agevolazione

Tutte le imprese operanti sull’intero territorio nazionale (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), possono beneficiare del credito d’imposta relativo alla formazione 4.0, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dalla dimensione aziendale;
  • dal settore economico;
  • dal regime contabile;
  • dalle modalità di determinazione del reddito.

Quali sono le spese oggetto di agevolazione

La misura riguarda le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0. È previsto inoltre l’ampliamento delle voci agevolabili, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, relativamente alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio, alle spese generali indirette strettamente inerenti, alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, ai costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

A quanto ammontano le agevolazioni

Si riconosce un recupero del: 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000€), 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000€), 40% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000€).

Quali sono le attività formative ammissibili

Le uniche attività di formazione ammissibili sono quelle relative agli ambiti e alle “materie” rilevanti per la trasformazione tecnologica dell’azienda svolte per:

  • acquisizione di competenze 4.0;
  • consolidamento di competenze 4.0;
  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione.

Sono ammissibili ai fini dell’accesso al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. Le tecnologie abilitanti individuate sono raggruppate in 9 categorie: Advanced manufacturing solution: robot collaborativi interconnessi e programmabili; Additive manufacturing: uso delle stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali; Augmented reality: realtà aumentata a supporto dei processi produttivi; Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi; Horizontal/Vertical integration: integrazione dati lungo tutta la catena del valore; Industrial internet: comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti; Cloud: gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti; Cybersecurity: sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti; Big Data & Analytics: Analisi di base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi. Le attività formative dovranno essere applicate in determinati ambiti: – Vendita e marketing, e le attività di formazione potranno essere relative a: acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato; – Informatica, in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio: analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi. – Tecniche e tecnologie di produzione, in cui si contano 88 voci, tra cui: robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni, idraulica, ingegneria meccanica, lavorazione della lamiera, saldatura, siderurgia, climatizzazione, distribuzione del gas, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.

Chi è deputato ad erogare la formazione

  • Soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa;
  • Università (pubbliche o private) o strutture collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001);
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; – Istituti tecnici superiori.

Come si accede al credito d’imposta formazione 4.0

Si accede automaticamente su presentazione della documentazione contabile certificata dal revisore che attesta l’avvenuta Formazione 4.0. Le spese devono essere difatti certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).

Utilizzo del Credito d’Imposta

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo;
  • non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (L.244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34);
  • non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5);

Contattaci per avere maggiori informazioni scrivendoci sul nostro form di contatto o inviandoci un’email ad amministrazione@thera.srl

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